Art. 22
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Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali possono richiedere l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva