Art. 22
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Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il ((Presidente della Regione)) e i ((Presidenti delle Province)) possono richiedere l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026 · versione 4 su Normattiva