Art. 27

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Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. La sua attivita' si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e di Bolzano. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.

Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art27 · fonte su Normattiva