Art. 27
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((L'attivita' del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e di Bolzano. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001 al 15 dicembre 2017 · versione 4 su Normattiva