Art. 4
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In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico ((della Repubblica)) e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali-tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
- 1)ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2)ordinamento degli enti para-regionali;
- 3)ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 4)espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5)impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6)servizi antincendi;
- 7)ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8)ordinamento delle camere di commercio;
- 9)sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10)contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026 · versione 4 su Normattiva