Art. 97

Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale puo' essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parita' tra i gruppi linguistici. L'impugnazione puo' essere esercitata dal Governo. La legge regionale puo', altresi', essere impugnata, da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

Testo vigente dal 20 novembre 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art97 · fonte su Normattiva