Art. 265
Testo unico-art. 265 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Testo unico-art. 265 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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3 versioni dal 1934
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE - DIPENDENTI DELLA REGIONE SICILIA COAUTORI IN EVENTI DANNOSI PREVISTI DAGLI ARTT. 244 DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE E 254 - 259 DEL T.U. LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - ASSOGGETTABILITA'- - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Questioni gia' dichiarate inmmissibili e manifestamente inammissibili. - v. S. n. 411/1988, O. nn. 549/1988 e 794/1988, 162/1989.
REGIONE SICILIA - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - CORRESPONSABILITA' NEGLI EVENTI DANNOSI DI CUI AGLI ARTT. 244 O.R.E.L. E 254 - 259 T.U. COMUNALE PROVINCIALE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ASSOGGETTABILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE -
E' manifestamente inammissibile, in quanto viene richiesta una decisione che determinerebbe un intervento nella sfera riservata al legislatore, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana (approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963 n. 16) e 265 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, - censurati in riferimento agli artt. 3, 25, 103, comma secondo Cost. - nella parte in cui non consentono che i dipendenti degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, ove risultino coautori degli eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori dagli artt. 244 O.R.E.L. e 254 - 259 del t.u. legge comunale e provinciale. - cfr. S. n. 411/1988.
ENTI LOCALI - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 103 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Stabilire se i giudizi sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali debbano essere di competenza dei giudici ordinari o della Corte dei conti implica una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa. (In base a tale principio e' stata dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 "Testo unico della legge comunale e provinciale", sollevata in riferimento all'art. 103, in quanto attribuisce al giudice ordinario invece che alla Corte dei conti i giudizi di responsabilita' amministrativa per i fatti preveduti dagli artt. 261, 263 e 264 compiuti dai dipendenti e dagli amministratori degli enti territoriali).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONI NON PROPONIBILI. REGIONE SICILIA - ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - D. LG.VO PRESIDENTE REGIONE SICILIANA 29 OTTOBRE 1955, N. 6, ARTT. 250 E 253, TRASFUSO NELLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1963, N. 16; R.D. 3 MARZO 1934, N. 383, ARTT. 261, 263, 264 E 265 - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DA ESSI DIPENDENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 103 DELLA COSTITUZIONE - RICHIESTE SOTTOPOSTE ALLA CORTE - NON CONFIGURANO UNA VERA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
In assenza, nel giudizio innanzi alla Corte, di autentiche questioni di legittimita' costituzionale, non puo' che addivenirsi ad una pronuncia di inammissibilita'. E' questo il caso del giudizio sulle norme degli artt. 261, 263, 264 e 265 del testo unico della legge comunale e provinciale (approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383) e degli artt. 250 e 253 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (approvato con d.lg.vo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso nella legge della stessa Regione 15 marzo 1963, n. 16) sulla responsabilita' civile per danni cagionati agli enti locali e istituzioni da essi dipendenti, dai loro amministratori e impiegati, e sulla competenza a conoscere di tale responsabilita', promosso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione. In esso infatti, sul presupposto di una assoluta (e non tendenziale) generale e immediata operativita' dell'art. 103, comma secondo, della Costituzione, sulla giurisdizione della Corte dei conti, e dell'implicito assunto che alla concreta attuazione di questo precetto costituzionale, anche per settori a tale giurisdizione originariamente sottratti, non sia mai necessaria una interpositio legislatoris, si richiede alla Corte costituzionale, sotto la specie di una pronuncia caducatoria, una dichiarazione giudiziale della capacita' espansiva della disciplina sulla responsabilita' dei dipendenti dello Stato, e della estensione di essa alla Sicilia. Ditalche' le questioni, nei termini in cui sono sollevate, concernono non il contrasto della denunciata normativa con gli indicati parametri costituzionali, ma i limiti e i modi di attuazione dell'indicato art. 103, comma secondo, Cost., e di conseguenza vanno dichiarate inammissibili. Cfr.: sentt. nn. 110 del 1970 e 211 del 1972.
Riguarda ancheart. 263 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 261 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 264 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 e 265 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 103, comma secondo della Costituzione, dalla Corte dei conti,…
ECLI:IT:COST:1989:448 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963 n. 16 e 265 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in riferimento agli artt. 3, 25, 103, comma secondo Cost., sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Sicilia con…
ECLI:IT:COST:1988:549 · leggi il testo integrale
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 ("Testo unico della legge comunale e provinciale"), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 103, secondo comma, della Costituzione; b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.P. Reg. sic. 29 ottobre…
ECLI:IT:COST:1984:189 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 261, 263, 264 e 265 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, e degli artt. 250 e 253 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con d.lg.vo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso…
ECLI:IT:COST:1977:102 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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Testo unico-art. 65 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267…
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art265 · fonte su Normattiva