Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ATTI AMMINISTRATIVI - POTESTA' DI ANNULLAMENTO DELLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE - NON COMPRENDE QUELLA DI DISAPPLICARE. (LEGGE COM. E PROV., ART. 6).
Le autorita' amministrative che hanno la potesta' di annullare direttamente gli atti amministrativi (autocontrollo) o di promuoverne l'annullamento (art. 6 della legge com. e prov.) non possono disapplicarli.
Riguarda anche
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - RICORSO REGIONALE DENUNCIANTE LA VIOLAZIONE DI LEGGE ORDINARIA IN QUANTO ELUSIVA DI UNA NORMA STATUTARIA DALLA QUALE SAREBBE RICONOSCIUTA UNA SFERA DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA'.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione con cui si denunzia la violazione della legge ordinaria (art. 6 legge comunale e provinciale 1934) non per se', ma perche' da' modo di eludere una norma costituzionale (nel caso l'art. 21, terzo coma, Statuto speciale Regione sic.) della quale si afferma che attribuisca una certa competenza (nel caso si assume dal ricorrente che la norma costituzionale attribuisce detta competenza al Presidente della Regione siciliana).
sentenza 4/1966massima n. 2483 CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - DELIBERAZIONI DI PROVINCIE E COMUNI SICILIANI IN MATERIA DI MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI AL PERSONALE - LORO ANNULLAMENTO DI UFFICIO CON D.P.R. 19 DICEMBRE 1964, ADOTTATO EX ART. 6 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE DEL 1934 - NON COSTITUISCE PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE NEL SENSO DI CUI ALL'ART. 21 DELLO STATUTO SICILIANO - COMPETENZA DELLO STATO.
Spetta allo Stato, senza partecipazione della Regione siciliana, il potere di annullamento di atti comunali e provinciali consentito dall'art. 6 della legge comunale e provinciale del 1934, non riguardando materia che interessi la Regione nel senso previsto dall'art. 21 Statuto speciale Regione siciliana. Tale potere, di alta amministrazione, da non confondersi con il controllo ordinario, riservato all'ente regionale (art. 130 della Costituzione e 15 St. spec. Reg. sic.) e che si svolge in sede sottratta alla Regione, e nel quale si manifesta l'unitarieta' dell'ordinamento amministrativo statale, in che, poi, si armonizzano le stesse autonomie degli enti locali (art. 15 St. spec. Reg. sic.), esclude di per se' che al suo esercizio partecipino enti con cui si articola invece la pluralita' di strutture dello Stato. L'interesse che legittima e muove di volta in volta l'impiego di tale strumento e' quello generale dell'intera comunita' e, percio', qualunque sia la materia ed il luogo del particolare atto di annullamento, e' del tutto diverso dagli interessi tipici delle singole Regioni, ne' tale presenza si giustifica quando il potere si esplichi entro l'orbita d'una sola Regione, perche' non per questo esso muta natura. Va pertanto respinto il ricorso per conflitto di attribuzione riguardante il D.P.R. 19 dicembre 1964 con il quale sono state annullate deliberazioni di comuni e province siciliane, riguardanti la concessione di miglioramenti retributivi al personale.
sentenza 4/1966massima n. 2484 ATTI AMMINISTRATIVI - ATTI ILLEGITTIMI - POTERE DI ANNULLAMENTO IN OGNI TEMPO - FUNZIONE. ATTI AMMINISTRATIVI - ATTI ILLEGITTIMI - POTERE DI ANNULLAMENTO IN OGNI TEMPO DA PARTE DEL GOVERNO - NON CONTRASTA CON PRECETTI COSTITUZIONALI.
L'istituto dell'annullamento in qualunque tempo, da parte del Governo, degli atti amministrativi inficiati da vizi di legittimita', ha la precipua funzione di contribuire a mantenere, nonostante la molteplicita' di organismi dotati di varia autonomia, il carattere unitario della pubblica Amministrazione, della quale costituisce un mezzo di autotutela. Tale istituto - ordinato in modo da servire a un tempo alle esigenze della legalita' e a quelle dell'interesse generale e destinato ad essere discrezionalmente impiegato - , non soltanto non lede i principi costituzionali relativi all'organizzazione amministrativa dello Stato e alle autonomie locali, ma si inserisce, in piena armonia, nel sistema dell'art. 5 della Costituzione, nel quale il decentramento organico e istituzionale e' disposto in modo da non contrastare col carattere unitario dello Stato.
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIA - ANNULLAMENTO DI ATTI REGIONALI DA PARTE DELLO STATO IN BASE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - RICORSO DELLA REGIONE - AMMISSIBILITA'.
Sussistono gli estremi del conflitto di attribuzione, a norma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all'art. 134 della Costituzione, allorche' la Regione, con ricorso alla Corte costituzionale, rivendichi, di fronte allo Stato, la propria autonomia costituzionalmente garantita. E' ammissibile pertanto il ricorso, da parte della Regione siciliana, non solo nel caso in cui con esso si prospetti la questione circa la spettanza agli organi regionali del potere di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi, previsto dall'art. 6 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, ma altresi' nel caso in cui si assuma che il Governo dello Stato, esercitando il potere anzidetto riguardo ad atti della Regione, abbia interferito nella sfera di competenza propria di questa.
ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO EX ART. 6 T.U. LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA.
Il potere di annullare in ogni tempo gli atti amministrativi illegittimi, previsto dall'art. 6 del T.U. della legge comunale e provinciale (approvato con decreto 3 marzo 1934, n. 383), essendo preordinato alla tutela dell'interesse generale, della legalita' ed unitarieta' di direzione dell'ordinamento amministrativo dello Stato, e' attribuito agli organi supremi del potere esecutivo. Esso non puo' ritenersi attribuito alla Regione siciliana. Cfr.: S. nn. 24/1957 F; 23/1959 A.
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIA - D.P.R. 25 GIUGNO 1959, N. 1098: ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI PER INVASIONE DELLA COMPETENZA DELLO STATO - COMPITO RISERVATO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO PRESIDENZIALE.
E' demandato alla Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzione, il regolamento dei rapporti fra lo Stato e la Regione sicilia al fine della delimitazione delle rispettive competenze. E' pertanto illegittimo il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 1098, con il quale sono stati annullati, per incompetenza degli organi regionali in materia penale, provvedimenti del Presidente e dell'assessore per il turismo della Regione Sicilia, concernenti l'istituzione di una casa da giuoco in Taormina.
ATTO AMMINISTRATIVO - POTERI DI ANNULLAMENTO EX ART. 6 T.U. 3 MARZO 1934 N. 383 - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956, ART. 17: ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEL POTERE DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI PREVISTO DALL'ART. 6 T.U. 3 MARZO 1934, N. 383 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La facolta' del Governo della Repubblica di annullare gli atti illegittimi, in qualunque tempo, prevista nell'art. 6 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e' espressione di un potere generale di controllo che non e' limitato agli enti locali, e che presuppone, per il suo esercizio, una valutazione dell'interesse pubblico, quale puo' essere fatta soltanto dagli organi supremi del potere esecutivo. Pertanto l'art. 17 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, che tale facolta' ha attribuito, nell'ambito della Regione, alla Giunta regionale, e' costituzionalmente illegittimo.