Art. 6

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[1]Il Governo ha facolta', in qualunque tempo, di annullare, di ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali.

[2]Contro il decreto Reale e' sempre ammesso il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 ottobre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art6 · fonte su Normattiva