Art. 10 t.u.i.r.
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PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
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Spiegazione
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33 versioni dal 1986
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Requisito reddituale - Redditi da computare - Reddito da fabbricati ad uso abitativo - Fabbricati non locati diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale - Inclusione - Fondamento.
Al fine di determinare il limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale, ai sensi degli artt. 26 della l. n. 153 del 1969, 12 e 19 della l. n. 118 del 1971 e 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, rileva il reddito imponibile ai fini Irpef, nel cui conteggio rientra anche quello derivante da fabbricati ad uso abitativo non locati, diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale, considerato che solo per quest'ultimo opera la deroga stabilita dall'art. 26 della l. n. 153 del 126 <!-- pag. 127 --> 1969 e che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall'IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riguarda ancheart. 26 legge 153/1969art. 12 legge 118/1971art. 19 legge 118/1971art. 3 legge 335/1995
Precedenti: 641436-01, 666915-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e della capacità contributiva - Sopravvenuta modifica del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Deve essere disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. Infatti, successivamente alla proposizione delle questioni, è mutato il quadro normativo, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza. V., citate, ex multis , ordinanze n. 112, 43 e 26/2009.
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 446/1997
Imposte e tasse - Imposte sul reddito delle persone fisiche - Non deducibilità dalla base imponibile degli assegni per il mantenimento dei figli - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie della deducibilità dell'obbligo di alimenti legali (art. 433 cod. civ.) - Non arbitraria differenziazione dei regimi fiscali posti a raffronto - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c ), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette, degli assegni periodici corrisposti al coniuge a séguito di separazione o divorzio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per il mantenimento dei figli, in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fiscale rispetto all'«analoga» ipotesi di somme corrisposte in adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti ai soggetti indicati dall'art. 433 del codice civile (e, quindi, anche ai figli), le quali, invece - nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria -, sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette (art. 10, comma 1, lettera d , del d.P.R. n. 917 del 1986). Nella specie, la scelta del legislatore di differenziare - nell'àmbito degli assegni determinati iussu iudicis a favore dei figli - il regime fiscale dell'assegno di mantenimento da quello dell'assegno di alimenti legali non è arbitraria per due distinte e concorrenti ragioni. In primo luogo, va rilevato che dall'esatta premessa che l'assegno alimentare costituisce, quantitativamente, un minus rispetto all'assegno di mantenimento, non può trarsi l'erronea conseguenza che tali assegni debbono avere il medesimo trattamento fiscale, derivando, da tale premessa, soltanto che, nel caso di assegno di mantenimento per i figli, la funzione propriamente alimentare del medesimo assegno è assolta dal minore importo, in esso ricompreso, corrispondente all'ammontare di un ipotetico assegno di alimenti legali. In secondo luogo, la norma denunciata appare non irragionevole in considerazione delle evidenti differenze di presupposti e di funzioni tra l'obbligo di mantenimento dei figli e l'obbligo degli alimenti legali in favore dei medesimi. Infatti, mentre l'obbligo di mantenimento è espressione del dovere di solidarietà familiare sancito dall'art. 30 Cost. ed assolve la funzione di consentire il pieno sviluppo della personalità dei figli, l'obbligo alimentare sussiste, invece, solo ove non vi sia obbligo di mantenimento ed assolve la diversa funzione di assistenza familiare, in quanto è diretto esclusivamente ad ovviare allo stato di bisogno ed all'incapacità dell'alimentando di farvi fronte. Deve, pertanto, concludersi che la scelta del legislatore di consentire la deduzione fiscale esclusivamente dell'assegno periodico alimentare e non di quello di mantenimento appare ispirata alla non irragionevole ratio non solo di differenziare il trattamento fiscale di prestazioni eterogenee, ma anche di favorire l'adempimento dell'obbligo alimentare, cioè di un obbligo che sorge solo ove manchi quello di mantenimento e, quindi, ove sia divenuto meno intenso il vincolo di solidarietà familiare. Sulla deducibilità e detraibilità ai fini fiscali che resta affidata alla discrezionalità del legislatore, la quale «rimane insindacabile nel giudizio di costituzionalità, a meno che non trasmodi in arbitrio», v. le citate sentenza n. 134/1982 e ordinanze n. 258/2008, n. 370/1999 e n. 950/1988.
Imposte e tasse - Irap - Non deducibilità dalla base imponibile dell'Irpef - Denunciata violazione del principio della capacità contributiva nonché lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti - Difetto motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la deducibilità dell'Irap dalla base imponibile dell'Irpef. Invero, l'ordinanza di remissione è priva di motivazione sulla rilevanza della questione posto che il giudice a quo non si è pronunciato sulla domanda principale - logicamente preliminare a quella proposta in via subordinata - volta all'accertamento che l'Irap non era dovuta in mancanza del presupposto costituito dall'organizzazione per la produzione o lo scambio. Inoltre, anche con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata di restituzione dell'Irap, il giudice rimettente non ha spiegato a quale titolo i ricorrenti, associati in uno studio professionale, abbiano chiesto il parziale rimborso di un'imposta da essi pagata personalmente (Irpef), adducendo a motivo della richiesta l'illegittimità delle norme che impediscono la deducibilità dall'Irpef dell'Irap, corrisposta, nella specie, dall'associazione professionale, cioè da un soggetto d'imposta diverso dai singoli associati.
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 446/1997
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF - Deducibilità dell'assegno corrisposto in unica soluzione al coniuge in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e della capacità contributiva - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 383 del 2001 - Mancata prospettazione di profili di censura diversi - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c) , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede, ai fini dell'IRPEF, la deducibilità dal reddito imponibile dell'assegno corrisposto al coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili: trattasi, infatti, di questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 383 del 2001 ed il rimettente non ha prospettato profili di censura ulteriori e nuovi rispetto a quelli già esaminati. Infatti, il giudice a quo ripropone l'erronea tesi della "perfetta equivalenza" tra il pagamento tramite assegno periodico e quello tramite assegno una tantum , laddove, viceversa, le due forme di adempimento hanno connotazioni giuridiche e di fatto diverse, tali da legittimare il legislatore a prevedere, nella sua discrezionalità, regimi fiscali diversi. - V. il precedente di cui alla ordinanza n. 383/2001.
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF - Inclusione dell'assegno percepito in unica soluzione dal coniuge in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e della capacità contributiva - Questione sollevata sulla erronea premessa della incostituzionalità dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, lettera i) , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, nel reddito imponibile, l'importo dell'assegno percepito dal coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili: trattasi, infatti, di questione sollevata sulla premessa della illegittimità dell'art. 10, comma 1, lettera c) , del medesimo d.P.R., ma tale premessa è erronea.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ONERI DEDUCIBILI - EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISTA DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI A FAVORE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE CHE ABBIANO STIPULATO INTESE CON LO STATO - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARI DIGNITA' DELLE DIVERSE CONFESSIONI RELIGIOSE E DEI SINGOLI FEDELI - INUTILITA' DELLO SCRUTINIO DI COSTITUZIONALITA' RICHIESTO DAL GIUDICE 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 Cost., dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ('recte': art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - nella parte in cui dispone la deducibilita' dal reddito, ai fini dell'IRPEF, di erogazioni liberali dei fedeli di quelle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano - in quanto la possibilita' di prendere in esame la necessita' di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione di un beneficio che in ipotesi "si assumesse essere allo stato illegittimamente limitato" alle sole confessioni con intesa, e' 'in limine' preclusa e resa inutile dalla mancanza di una "disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio" del diritto di liberta' religiosa. - Riguardo alla disparita' di trattamento fra confessioni religiose, in tema di "contributi per l'edilizia religiosa", v. S. n. 195/1993. red.: G. Leo
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Al fine di determinare il limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale, ai sensi degli artt. 26 della l. n. 153 del 1969, 12 e 19 della l. n. 118 del 1971 e 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, rileva il reddito imponibile ai fini Irpef, nel cui conteggio rientra anche quello derivante da fabbricati ad uso abitativo non locati, diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale, considerato che solo per quest'ultimo opera la deroga stabilita dall'art. 26 della l. n. 153 del 126 <!-- pag. 127 --> 1969 e che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall'IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Rv. 675646-01
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della discipl…
ECLI:IT:COST:2009:258 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale…
ECLI:IT:COST:2008:373 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Udine, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così…
ECLI:IT:COST:2007:113 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e…
ECLI:IT:COST:2007:100 · leggi il testo integrale
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così decis…
ECLI:IT:COST:1996:178 · leggi il testo integrale
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di I grado di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:168 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 10
deducibili (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42; articolo 2, comma 5-bis, quinto periodo, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; articolo 36, …
Art. 146 — Oneri deducibili
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente…
Art. 155
deducibili (articolo 146 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati all'articolo 10, comma…
Art. 23 — Art. 23 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
… decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131) Dall'ammontare lordo del patrimonio complessivo sono ammessi in detrazione: a) tutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per i debiti contratti…
Art. 159
complessivo delle societa' e degli enti non commerciali non residenti (articolo 153 decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non commerciali non residenti di cui all'articolo 82 comma 1, …
Art. 153 — Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti
Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non commerciali non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art10 · fonte su Normattiva