Art. 10 t.u.i.r.
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Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
- a)l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta, esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente;
- b)i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; 13
- c)gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; 13
- d)gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 4 milioni di lire. Nello stesso limite complessivo sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o alla impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Il limite e' elevato a 7 milioni di lire nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168; 19
- e)le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nonche' la parte dell'ammontare complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione che eccede ((il 3 per cento del reddito complessivo dichiarato fino a 30 milioni e il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato che supera i 30 milioni)). La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, indichi il domicilio o la residenza del percipiente e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito; 7 10
- f)le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;
- g)le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
- h)gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
- i)gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
- l)i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- m)i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione dei premi per assicurazioni sulla vita e' ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione dei redditi risulti che il contratto di assicurazione ha durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi che sono stati dedotti costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo d'acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione versati dal datore di lavoro esclusi dall'imponibile a norma della lettera c) del comma 2 dell'articolo 48;
- n)le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
- o)le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. Il mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle imposte delle violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- p)le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 8
- q)i contributi di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 73, per importo non superiore a 2 milioni di lire;
- r)le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il secondo periodo di imposta successivo concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare; 6 8
- s)le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- t)a decorrere dall'anno 1989, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Gli oneri indicati alle lettere e), g) e m) del comma 1 sono deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera m), il limite complessivo ivi stabilito. Gli oneri di cui alle lettere a), c), d) ed alle lettere da n) a s) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 si deducono, nella proporzione ivi stabilita, dal reddito complessivo dei singoli soci. Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (n), pagata dalle societa' stesse. 26 L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dei redditi dalle societa' di cui all'articolo 5 si deduce dal reddito complessivo di ciascun socio in proporzione alla quota di reddito a lui imputabile; nella stessa proporzione si deduce l'imposta locale sui redditi pagata dalle societa' stesse in base ad accertamenti di ufficio o in rettifica. Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso. La presente disposizione non si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 1. 8
Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1988, n. 555
6La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.
L. 9 gennaio 1989, n. 13
7La L. 9 gennaio 1989, n. 13 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1988.
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
8Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto: - (con l'art. 2, comma 4) che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere d), primo e secondo periodo, p) e r) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1, e' riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito"; - (con l'art. 2, comma 5) che "Le disposizioni del comma 4 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle societa' ed enti non residenti"; - (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applicano agli oneri conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988".
D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263
10Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacita' motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97".
D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165
13Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la modifica di cui alla lettera c), del comma 1, del presente articolo si applica agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che le disposizioni di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo "si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
L. 29 dicembre 1990, n. 405
19La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che le modifiche di cui alla lettera d), del comma 1, del presente articolo si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 1 gennaio 1992 al 17 aprile 1992 · versione 27 su Normattiva