Art. 12 t.u.i.r. — Detrazioni per carichi di famiglia
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Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
- a)per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
- 1)lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
- 2)lire 961.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
- 3)lire 889.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
- 4)lire 817.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 100.000.000; Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente ed effettivamente separato, ((la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente, per il primo figlio)) e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b). Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 76
Gli interventi su questo articolo(17)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
3Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che l'ammontare della detrazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che il limite di reddito di cui al comma 4, del presente articolo e' elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988.
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
8Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione e' ulteriormente elevata per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila".
D.P.C.M. 29 settembre 1989
12Il D.P.C.M. 29 settembre 1989 (in G.U. 30/09/1989, n. 229) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento. La misura di ciascun importo resta pertanto cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 636.600 per l'anno 1990; b) detrazione per i figli minori di eta' a partire dall'anno 1990: per un figlio..................... lire 50.928 per due figli..................... " 101.856 per tre figli..................... " 152.784 per quattro figli................... " 203.712 per cinque figli................... " 254.640 per sei figli..................... " 305.568 per sette figli.................... " 356.496 per otto figli.................... " 407.424 per ogni altro figlio................. " 50.928 nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 101.856; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 101.856 a partire dall'anno 1990; d) limite di reddito di cui al comma 4 del presente articolo: L. 4.200.000 a partire dall'anno 1990.
D.P.C.M. 28 settembre 1990
16Il D.P.C.M. 28 settembre 1990 (in G.U. 29/09/1990, n. 228) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento. Dal 1 gennaio 1991 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 675.433; b) detrazione per i figli minori di eta': per un figlio.................... L. 54.035 per due figli.................... " 108.070 per tre figli.................... L. 162.105 per quattro figli.................. " 216.140 per cinque figli.................. " 270.175 per sei figli.................... " 324.210 per sette figli................... " 378.245 per otto figli................... " 432.280 per ogni altro figlio................ " 54.035 Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 108.070; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 108.069; d) limite di reddito di cui al comma 4 del presente articolo: L. 4.500.000.
L. 29 dicembre 1990, n. 405
19La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio".
D.P.C.M. 30 settembre 1991
25Il D.P.C.M. 30 settembre 1991 (in G.U. 1/10/1991, n. 230) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono aumentati in misura pari al 6,5 per cento. Dal 1 gennaio 1992 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 719.336; b) detrazione per i figli minori di eta': per un figlio................... L. 83.107 per due figli................... " 166.214 per tre figli................... " 249.321 per quattro figli................. " 332.428 per cinque figli................. " 415.535 per sei figli................... " 498.642 per sette figli.................. " 581.749 per otto figli.................. " 664.856 per ogni altro figlio............... " 83.107. Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 166.214; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 115.093; d) limite di reddito di cui al comma 4 del presente articolo: L. 4.800.000.
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, nel modificare l'art. 5, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che "La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue: a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: L. 757.500; b) detrazione per i figli minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: per un figlio................... L. 87.500 per due figli................... " 175.000 per tre figli................... " 262.500 per quattro figli................. " 350.000 per cinque figli................. " 437.500 per sei figli................... " 525.000 per sette figli.................. " 612.500 per otto figli.................. " 700.000 per ogni altro figlio............... " 87.500 Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione spettante per il coniuge si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di lire 175.000; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000; d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.100.000".
D.P.C.M. 14 dicembre 1993
43Il D.P.C.M. 14 dicembre 1993 (in G.U. 22/12/1993, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono aumentati in misura pari al 4,5 per cento. Dal 1 gennaio 1994 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 791.588; b) detrazione per i figli minore di eta': per un figlio................... L. 91.438 per due figli................... " 182.875 per tre figli................... " 274.313 per quattro figli................. " 365.750 per cinque figli................. " 457.188 per sei figli................... " 548.625 per sette figli.................. " 640.063 per otto figli.................. " 731.500 per ogni altro figlio............... " 91.438 Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo, la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 182.875; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 126.445; d) limite di reddito di cui al comma 4 del presente articolo: L. 5.300.000.
D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473
48Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
D.P.C.M. 20 dicembre 1994
76Il D.P.C.M. 20 dicembre 1994 (in G.U. 30/1/1995, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che dal 1 gennaio 1995 gli importi delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono cosi' determinati: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 804.570; b) detrazione per i figli minori di eta': per un figlio..................................... L. 92.938 per due figli..................................... " 185.874 per tre figli..................................... " 278.812 per quattro figli................................. " 371.748 per cinque figli.................................. " 464.686 per sei figli..................................... " 557.622 per sette figli................................... " 650.560 per otto figli.................................... " 743.497 per ogni altro figlio............................. " 92.938 Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 185.874; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 128.519; d) limite di reddito di cui al comma 4 del presente articolo: L. 5.400.000.
D.P.C.M. 18 maggio 1995
53Il D.P.C.M. 18 maggio 1995 (in G.U. 31/5/1995, n. 125) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 4,1 per cento. 2. Dal 1 gennaio 1995 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 817.552; b) detrazione per i figli minori di eta': per un figlio................... L. 94.437 per due figli................... L. 188.874 per tre figli................... L. 283.311 per quattro figli................. L. 377.748 per cinque figli................. L. 472.185 per sei figli................... L. 566.622 per sette figli.................. L. 661.059 per otto figli.................. L. 755.496 per ogni altro figlio............... L. 94.437 Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 188.874; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 130.592; d) limite di reddito di cui al comma 4 del presente articolo: L. 5.500.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso periodo di paga e' riconosciuto anche il maggior importo delle detrazioni spettante per i periodi precedenti".
D.P.C.M. 26 luglio 1996
62Il D.P.C.M. 26 luglio 1996 (in G.U. 17/8/1996, n. 192) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che dal 1 gennaio 1996 la misura delle detrazioni di imposta di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, e' cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 1.057.552, se il reddito imponibile non supera L. 30.000.000; L. 961.552, se il reddito imponibile e' superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000; L. 889.552, se il reddito imponibile e' superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000; L. 817.552 se il reddito imponibile e' superiore a L. 100.000.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo al 1 gennaio 1996.
D.P.C.M. 27 settembre 1997
74Il D.P.C.M. 27 settembre 1997 (in G.U. 20/10/1997, n. 245) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che dal 1 gennaio 1998 la misura degli importi delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. e' cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 1.080.818 se il reddito imponibile non supera L. 30.700.000; L. 982.706 se il reddito imponibile e' superiore a L. 30.700.000 ma non a L. 61.300.000; L. 909.122 se il reddito imponibile e' superiore a L. 61.300.000 ma non a L. 102.200.000; L. 835.538 se il reddito imponibile e' superiore a L. 102.200.000; b) detrazione per i figli: per un figlio.............. L. 96.515 per due figli.............. L. 193.030 per tre figli.............. L. 289.545 per quattro figli.......... L. 386.060 per cinque figli........... L. 482.575 per sei figli.............. L. 579.090 per sette figli............ L. 675.605 per otto figli............. L. 772.120 per ogni altro figlio...... L. 96.515 Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 193.030; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 133.465; d) limite di reddito di cui al comma 4 del presente articolo: L. 5.600.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo al 1 gennaio 1998.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
76Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 66, comma 1) che "Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2".
L. 23 dicembre 1999, n. 488
94La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art 6, comma 4) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
L. 23 dicembre 2000, n. 388
104La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".
Testo vigente dal 1 gennaio 2002 al 1 gennaio 2004 · versione 106 su Normattiva