Art. 12 t.u.i.r.Detrazioni per carichi di famiglia

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Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

  • a)lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 3 8 12
  • b)le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: lire 48 mila per un figlio; lire 96 mila per due figli; lire 144 mila per tre figli; lire 192 mila per quattro figli; lire 240 mila per cinque figli; lire 288 mila per sei figli; lire 336 mila per sette figli; lire 384 mila per otto figli; lire 48 mila per ogni altro figlio. 12
  • c)lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del comma 1 spetta in misura doppia:
  • a)se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera a) del comma 1;
  • b)se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
  • c)per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
  • d)per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;
  • e)per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
  • f)per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila. 12 Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 4 milioni di lire, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico. 3 12 Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:
  • a)degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;
  • b)delle pensioni sociali;
  • c)delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;
  • d)delle pensioni, indennita' e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
  • e)degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
  • f)dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

3

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che l'ammontare della detrazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che il limite di reddito di cui al comma 4, del presente articolo e' elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione e' ulteriormente elevata per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila".

D.P.C.M. 29 settembre 1989

12

Il D.P.C.M. 29 settembre 1989 (in G.U. 30/09/1989, n. 229) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento. La misura di ciascun importo resta pertanto cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 636.600 per l'anno 1990; b) detrazione per i figli minori di eta' a partire dall'anno 1990: per un figlio..................... lire 50.928 per due figli..................... " 101.856 per tre figli..................... " 152.784 per quattro figli................... " 203.712 per cinque figli................... " 254.640 per sei figli..................... " 305.568 per sette figli.................... " 356.496 per otto figli.................... " 407.424 per ogni altro figlio................. " 50.928 nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 101.856; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 101.856 a partire dall'anno 1990; d) limite di reddito di cui al comma 4 del presente articolo: L. 4.200.000 a partire dall'anno 1990.

Testo vigente dal 15 ottobre 1989 al 14 ottobre 1990 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Come è cambiato

33 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 12 agosto 20261 gennaio 2027per 5 mesi
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  4. 1 gennaio 202520 dicembre 2025per 12 mesi
  5. 1 marzo 20221 gennaio 2025per 3 anni
  6. 27 gennaio 20221 marzo 2022per un mese
  7. 31 dicembre 202127 gennaio 2022per 27 giorni
  8. 1 gennaio 201831 dicembre 2021per 4 anni
  9. 1 gennaio 20131 gennaio 2018per 5 anni
  10. 1 gennaio 20121 gennaio 2013per un anno
  11. 1 gennaio 20081 gennaio 2012per 4 anni
  12. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  13. 1 gennaio 20051 gennaio 2007per 2 anni
  14. 1 gennaio 20041 gennaio 2005per un anno
  15. 1 gennaio 20021 gennaio 2004per 2 anni
  16. 1 gennaio 20011 gennaio 2002per un anno
  17. 1 gennaio 20001 gennaio 2001per un anno
  18. 1 gennaio 19981 gennaio 2000per 2 anni
  19. 4 novembre 19971 gennaio 1998per un mese
  20. 1 settembre 19964 novembre 1997per un anno
  21. 15 giugno 19951 settembre 1996per un anno
  22. 14 febbraio 199515 giugno 1995per 4 mesi
  23. 1 giugno 199414 febbraio 1995per 9 mesi
  24. 6 gennaio 19941 giugno 1994per 5 mesi
  25. 19 novembre 19926 gennaio 1994per un anno
  26. 11 febbraio 199219 novembre 1992per 9 mesi
  27. 16 ottobre 199111 febbraio 1992per 4 mesi
  28. 1 gennaio 199116 ottobre 1991per 10 mesi
  29. 14 ottobre 19901 gennaio 1991per 3 mesi
  30. 15 ottobre 198914 ottobre 1990per 12 mesi
  31. 30 aprile 198915 ottobre 1989per 6 mesi
  32. 14 marzo 198830 aprile 1989per un anno
  33. 31 dicembre 198614 marzo 1988per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art12 · fonte su Normattiva