Art. 12 t.u.i.r.Detrazioni per carichi di famiglia

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(( L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • a)fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • b)oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
  • c)oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
  • d)oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
  • e)oltre 70.000 euro, 45 per cento Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis. 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.)) 115 116
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 13.

L. 24 dicembre 2003, n.350

116

La L. 24 dicembre 2003, n.350 ha disposto (con l'art. 2, comma 28) che "All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "reddito complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,"". L'originario art. 11 corrisponde all'attuale art. 12.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2005 · versione 111 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

33 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 12 agosto 20261 gennaio 2027per 5 mesi
  3. 20 dicembre 202512 agosto 2026per 8 mesi
  4. 1 gennaio 202520 dicembre 2025per 12 mesi
  5. 1 marzo 20221 gennaio 2025per 3 anni
  6. 27 gennaio 20221 marzo 2022per un mese
  7. 31 dicembre 202127 gennaio 2022per 27 giorni
  8. 1 gennaio 201831 dicembre 2021per 4 anni
  9. 1 gennaio 20131 gennaio 2018per 5 anni
  10. 1 gennaio 20121 gennaio 2013per un anno
  11. 1 gennaio 20081 gennaio 2012per 4 anni
  12. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  13. 1 gennaio 20051 gennaio 2007per 2 anni
  14. 1 gennaio 20041 gennaio 2005per un anno
  15. 1 gennaio 20021 gennaio 2004per 2 anni
  16. 1 gennaio 20011 gennaio 2002per un anno
  17. 1 gennaio 20001 gennaio 2001per un anno
  18. 1 gennaio 19981 gennaio 2000per 2 anni
  19. 4 novembre 19971 gennaio 1998per un mese
  20. 1 settembre 19964 novembre 1997per un anno
  21. 15 giugno 19951 settembre 1996per un anno
  22. 14 febbraio 199515 giugno 1995per 4 mesi
  23. 1 giugno 199414 febbraio 1995per 9 mesi
  24. 6 gennaio 19941 giugno 1994per 5 mesi
  25. 19 novembre 19926 gennaio 1994per un anno
  26. 11 febbraio 199219 novembre 1992per 9 mesi
  27. 16 ottobre 199111 febbraio 1992per 4 mesi
  28. 1 gennaio 199116 ottobre 1991per 10 mesi
  29. 14 ottobre 19901 gennaio 1991per 3 mesi
  30. 15 ottobre 198914 ottobre 1990per 12 mesi
  31. 30 aprile 198915 ottobre 1989per 6 mesi
  32. 14 marzo 198830 aprile 1989per un anno
  33. 31 dicembre 198614 marzo 1988per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art12 · fonte su Normattiva