Art. 12 t.u.i.r.Detrazioni per carichi di famiglia

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(( Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

  • a)3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • b)2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e' aumentata a:
  • a)3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni;
  • b)3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato;
  • c)3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. 4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali)) 119
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2004, n. 311

119

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 349, lettera b)) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2005.

Testo vigente dal 1 gennaio 2005 al 1 gennaio 2007 · versione 114 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

33 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 12 agosto 20261 gennaio 2027per 5 mesi
  3. 20 dicembre 202512 agosto 2026per 8 mesi
  4. 1 gennaio 202520 dicembre 2025per 12 mesi
  5. 1 marzo 20221 gennaio 2025per 3 anni
  6. 27 gennaio 20221 marzo 2022per un mese
  7. 31 dicembre 202127 gennaio 2022per 27 giorni
  8. 1 gennaio 201831 dicembre 2021per 4 anni
  9. 1 gennaio 20131 gennaio 2018per 5 anni
  10. 1 gennaio 20121 gennaio 2013per un anno
  11. 1 gennaio 20081 gennaio 2012per 4 anni
  12. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  13. 1 gennaio 20051 gennaio 2007per 2 anni
  14. 1 gennaio 20041 gennaio 2005per un anno
  15. 1 gennaio 20021 gennaio 2004per 2 anni
  16. 1 gennaio 20011 gennaio 2002per un anno
  17. 1 gennaio 20001 gennaio 2001per un anno
  18. 1 gennaio 19981 gennaio 2000per 2 anni
  19. 4 novembre 19971 gennaio 1998per un mese
  20. 1 settembre 19964 novembre 1997per un anno
  21. 15 giugno 19951 settembre 1996per un anno
  22. 14 febbraio 199515 giugno 1995per 4 mesi
  23. 1 giugno 199414 febbraio 1995per 9 mesi
  24. 6 gennaio 19941 giugno 1994per 5 mesi
  25. 19 novembre 19926 gennaio 1994per un anno
  26. 11 febbraio 199219 novembre 1992per 9 mesi
  27. 16 ottobre 199111 febbraio 1992per 4 mesi
  28. 1 gennaio 199116 ottobre 1991per 10 mesi
  29. 14 ottobre 19901 gennaio 1991per 3 mesi
  30. 15 ottobre 198914 ottobre 1990per 12 mesi
  31. 30 aprile 198915 ottobre 1989per 6 mesi
  32. 14 marzo 198830 aprile 1989per un anno
  33. 31 dicembre 198614 marzo 1988per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art12 · fonte su Normattiva