Art. 156 t.u.i.r.
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((1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
- a)da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
- b)da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
- c)da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
- d)da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.)) 123 Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresi' esclusi dal computo dei giorni di operativita' quelli nei quali la nave e' in disarmo temporaneo. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 84.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
123Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344".
Testo vigente dal 2 dicembre 2005 al 31 dicembre 2024 · versione 118 su Normattiva