Art. 48 t.u.i.r.

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Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali. Non concorrono a formare il reddito:

  • a)i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale;
  • b)le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10, purche' indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di sostituto di imposta;
  • c)nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel certificato del datore di lavoro;
  • d)le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi;
  • e)l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65;
  • f)le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festivita', nonche' i sussidi occasionali;
  • g)i compensi riversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonche' gli assegni di sede e le altre indennita' percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 40 per cento. Le indennita' indicate alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 2 gennaio 1991 · versione 0 su Normattiva

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Come è cambiato

23 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 1 gennaio 20041 gennaio 2027per 23 anni
  3. 1 gennaio 20031 gennaio 2004per un anno
  4. 18 aprile 20011 gennaio 2003per un anno
  5. 1 gennaio 200118 aprile 2001per 4 mesi
  6. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  7. 1 giugno 200010 dicembre 2000per 6 mesi
  8. 18 marzo 20001 giugno 2000per 3 mesi
  9. 15 gennaio 200018 marzo 2000per 2 mesi
  10. 9 aprile 199815 gennaio 2000per un anno
  11. 1 gennaio 19989 aprile 1998per 3 mesi
  12. 1 gennaio 19971 gennaio 1998per un anno
  13. 26 ottobre 19961 gennaio 1997per 2 mesi
  14. 1 gennaio 199626 ottobre 1996per 10 mesi
  15. 24 agosto 19951 gennaio 1996per 4 mesi
  16. 17 agosto 199524 agosto 1995per 7 giorni
  17. 24 marzo 199517 agosto 1995per 5 mesi
  18. 1 gennaio 199524 marzo 1995per 3 mesi
  19. 1 gennaio 19941 gennaio 1995per un anno
  20. 28 aprile 19931 gennaio 1994per 8 mesi
  21. 7 settembre 199128 aprile 1993per un anno
  22. 2 gennaio 19917 settembre 1991per 8 mesi
  23. 31 dicembre 19862 gennaio 1991per 4 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art48 · fonte su Normattiva