Art. 48 t.u.i.r.
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Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali. Non concorrono a formare il reddito:
- a)i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformita' a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione con si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;
- b)le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10, purche' indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di sostituto di imposta;
- c)nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel certificato del datore di lavoro;
- d)le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi;
- e)l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65;
- f)le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festivita', nonche' i sussidi occasionali;
- g)i compensi riversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 52 Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonche' gli assegni di sede e le altre indennita' percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 40 per cento. COMMA ABROGATO DALLA L.23 DICEMBRE 1994, N. 724. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto. Le mance di cui all'articolo 47, comma 1, lettera l), costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. 18 Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenza obbligatoria. 54
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 dicembre 1990, n. 381
18La L. 11 dicembre 1990, n. 381 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni e di interessi".
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
52Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'at. 33 comma 3) che "Gli importi di lire 60.000 e 100.000 indicati nell'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentati rispettivamente a lire 90.000 e lire 150.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 4) che le presenti modifiche "si applicano alle spese sostenute per trasferte effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L.8 agosto 1995, n. 349
54Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L.8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "All'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente comma: "8-bis. Non concorrono a formare il reddito di cui alla lettera g) dell'articolo 47 le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso spese, purche' l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi"".
Testo vigente dal 24 agosto 1995 al 1 gennaio 1996 · versione 54 su Normattiva