Art. 48 t.u.i.r.

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Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali. Non concorrono a formare il reddito:

  • a)i contributi versati dal datore di lavoro ad enti e casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal lavoratore ad enti o casse eventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di legge; i contributi versati dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento aziendale;
  • b)le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10, purche' indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di sostituto di imposta;
  • c)nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel certificato del datore di lavoro;
  • d)le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi;
  • e)l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65;
  • f)le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festivita', nonche' i sussidi occasionali;
  • g)i compensi riversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonche' gli assegni di sede e le altre indennita' percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 40 per cento. Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale ((nonche' i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)) costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennita' indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. 24 Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta. Le mance di cui all'articolo 47, comma 1, lettera l), costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. 18
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 dicembre 1990, n. 381

18

La L. 11 dicembre 1990, n. 381 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni e di interessi".

L. 11 agosto 1991, n. 268

24

con decorrenza dal 1 gennaio 1992

La L. 11 agosto 1991, n. 268 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1 gennaio 1992.

Testo vigente dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 1995 · versione 42 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

23 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 1 gennaio 20041 gennaio 2027per 23 anni
  3. 1 gennaio 20031 gennaio 2004per un anno
  4. 18 aprile 20011 gennaio 2003per un anno
  5. 1 gennaio 200118 aprile 2001per 4 mesi
  6. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  7. 1 giugno 200010 dicembre 2000per 6 mesi
  8. 18 marzo 20001 giugno 2000per 3 mesi
  9. 15 gennaio 200018 marzo 2000per 2 mesi
  10. 9 aprile 199815 gennaio 2000per un anno
  11. 1 gennaio 19989 aprile 1998per 3 mesi
  12. 1 gennaio 19971 gennaio 1998per un anno
  13. 26 ottobre 19961 gennaio 1997per 2 mesi
  14. 1 gennaio 199626 ottobre 1996per 10 mesi
  15. 24 agosto 19951 gennaio 1996per 4 mesi
  16. 17 agosto 199524 agosto 1995per 7 giorni
  17. 24 marzo 199517 agosto 1995per 5 mesi
  18. 1 gennaio 199524 marzo 1995per 3 mesi
  19. 1 gennaio 19941 gennaio 1995per un anno
  20. 28 aprile 19931 gennaio 1994per 8 mesi
  21. 7 settembre 199128 aprile 1993per un anno
  22. 2 gennaio 19917 settembre 1991per 8 mesi
  23. 31 dicembre 19862 gennaio 1991per 4 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art48 · fonte su Normattiva