Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Tributi – Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – Redditi della società in accomandita semplice – Tassazione “per trasparenza” – Imputazione ai soci accomandanti, indipendentemente dalla percezione e senza limitazioni di responsabilità alla quota conferita, contrariamente a quanto previsto per le altre società di persone o a responsabilità limitata – Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva – Insussistenza – Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 255023).
È dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sez. terza, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui «attribuisce i redditi della società in accomandita semplice ai soci accomandanti “indipendentemente dalla percezione”». L’imputazione “per trasparenza” non lede il principio di uguaglianza, né sotto la veste di discriminazione interna (dal momento che i soci anche non amministratori delle società di persone, in base agli artt. 2261 e 2320 cod. civ., hanno un onere e un potere di controllo sull’attività sociale che consente di avere piena conoscenza dell’incremento patrimoniale), né esterna (posta la diversità di struttura tra le società di persone e le società di capitali); è inconferente, poi, il riferimento alla disciplina di cui all’art. 116 TUIR (che consente di applicare, a determinate condizioni, l’imputazione per trasparenza anche alle società di capitali e, in particolare, alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria), perché l’opzione è rimessa alla scelta discrezionale della società, per cui non risulta corretta la comparazione proposta dal giudice a quo tra la tipizzazione legale stabilita per le società di persone e l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa. Quanto alla presunta violazione del principio di capacità contributiva, la scelta del legislatore non è arbitraria, perché, anche a prescindere dall’approvazione del rendiconto e dalla previsione statutaria di eventuali riserve di utili, o dalla decisione unanime dei soci in tal senso, il socio già si trova in una relazione con il reddito societario prodotto idonea a integrare la peculiare nozione di “possesso” quale presupposto dell’IRPEF (art. 1 del t.u. imposte redditi), mentre esigenze di cautela fiscale, giustificano il ricorso a questa forma di imputazione, in ragione del minore livello di formalizzazione delle società di persone e dell’assenza dei più rigorosi obblighi previsti per le società di capitali. Infine, quanto all’asserito contrasto con il diritto di difesa, l’attività accertativa e il contraddittorio, a fini procedurali, si svolgono nei confronti della società, così permanendo lo schermo societario, mentre, a fini sostanziali, la giurisprudenza di legittimità richiede il litisconsorzio necessario tra società e soci al fine di consentire, con pienezza di contraddittorio, la verifica in concreto del presupposto impositivo, cosicché il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. (Precedente: S. 201/2020 - mass. 42951).
sentenza 50/2025massima n. 46724 Imposte e tasse - IRPEF - Redditi delle società in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato - Tassazione "per trasparenza" - Imputazione a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili - Denunciata disparità di trattamento, violazione del principio di capacità contributiva e del diritto di difesa, nonché esclusione della tutela giurisdizionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo comma, Cost. - dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Nell'attuale sistema di imposizione sui redditi, non arbitrariamente il legislatore tributario ha individuato come indice di capacità contributiva la relazione tra il presupposto e il soggetto passivo attraverso la diretta imputazione al socio ("per trasparenza") del reddito prodotto in forma associata, indipendentemente dalla percezione. Di conseguenza non vi è disparità di trattamento tra i soci di società di persone e altri soggetti egualmente privi di reddito, poiché il socio non può considerarsi un soggetto "privo di reddito" in caso di imputazione "per trasparenza" del reddito prodotto in forma associata. La disciplina censurata non viola nemmeno il diritto di difesa e non esclude la tutela giurisdizionale del contribuente poiché, nello stabilire che l'imputazione avviene "indipendentemente dalla percezione", individua un meccanismo d'imputazione di ciò che è stato assunto dal legislatore come reddito prodotto, senza, invece, "presumere" la distribuzione dello stesso. ( Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2017, n. 111 del 1997 e n. 410 del 1995, n. 131 del 1991; ordinanze n. 53 del 2001 e n. 5 del 1998 ).
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Redditi di partecipazione a società di persone - Imputabilita' 'pro quota', ai soci, di un reddito "meramente fittizio", in quanto illecitamente sottratto dagli amministratori - Prospettata disparità di trattamento, ai fini impositivi, tra soggetti egualmente privi di reddito, con lesione del diritto alla prova in giudizio e del principio di capacita' contributiva - Erroneità della premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte in cui imputa ai soci di una società di persona anche gli utili che gli amministratori abbiano illecitamente sottratto alla società. Il giudice rimettente muove infatti da un erroneo presupposto interpretativo, quello secondo cui gli utili occultati illecitamente dagli amministratori costituiscano un reddito fittizio. Tale reddito invece è effettivo, e la sua sottrazione resta una vicenda meramente interna alla società, che non incide sul rapporto tributario. M.R.
sentenza 53/2001massima n. 26070 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ACCERTAMENTO IN RETTIFICA AI FINI IRPEF NEI CONFRONTI DI UN SOCIO ACCOMANDANTE - IMPUTAZIONE AUTOMATICA AL SOCIO ACCOMANDANTE DEI MAGGIORI REDDITI ACCERTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' - DEDOTTA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa, nei termini in cui viene sollevata, ha gia' formato oggetto di esame da parte della Corte, che ne ha dichiarato l'infondatezza attraverso una interpretazione adeguatrice delle norme denunciate. - O. n. 5/1998. red.: G. Leo
sentenza 55/1998massima n. 23718 Riguarda ancheart. 40 Accertamento imposte sui redditiart. 5 d.P.R. 597/1973