Art. 54 t.u.i.r.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1988 al 30 aprile 1989. Leggi il testo vigente →

Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito:

  • a)se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • b)se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  • c)se sono iscritte in bilancio;
  • d)se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2 concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il ((nono)). 1 Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16. ((6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che la disposizione di cui al comma 4, del presente articolo, si applica per le plusvalenze realizzate a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. Per le plusvalenze realizzate precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1987.

Testo vigente dal 1 marzo 1988 al 30 aprile 1989 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

26 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 12 agosto 20261 gennaio 2027per 5 mesi
  3. 18 giugno 202512 agosto 2026per un anno
  4. 1 gennaio 202518 giugno 2025per 6 mesi
  5. 31 dicembre 20241 gennaio 2025per 1 giorno
  6. 15 agosto 201731 dicembre 2024per 7 anni
  7. 14 giugno 201715 agosto 2017per 2 mesi
  8. 3 dicembre 201614 giugno 2017per 6 mesi
  9. 13 dicembre 20143 dicembre 2016per un anno
  10. 1 gennaio 201413 dicembre 2014per 12 mesi
  11. 29 aprile 20121 gennaio 2014per un anno
  12. 22 agosto 200829 aprile 2012per 4 anni
  13. 1 gennaio 200722 agosto 2008per un anno
  14. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  15. 1 gennaio 200412 agosto 2006per 3 anni
  16. 1 gennaio 20021 gennaio 2004per 2 anni
  17. 1 gennaio 19981 gennaio 2002per 4 anni
  18. 1 gennaio 19971 gennaio 1998per un anno
  19. 1 gennaio 19961 gennaio 1997per un anno
  20. 20 agosto 19941 gennaio 1996per un anno
  21. 1 gennaio 199420 agosto 1994per 8 mesi
  22. 16 novembre 19901 gennaio 1994per 3 anni
  23. 29 giugno 199016 novembre 1990per 5 mesi
  24. 30 aprile 198929 giugno 1990per un anno
  25. 1 marzo 198830 aprile 1989per un anno
  26. 31 dicembre 19861 marzo 1988per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art54 · fonte su Normattiva