Art. 54 t.u.i.r.
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Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito:
- a)se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b)se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c)se sono iscritte in bilancio;
- d)se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2 concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il decimo. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva