Art. 54 t.u.i.r.

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Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attivita' artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita', salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

  • a)contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • b)rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
  • c)riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attivita' e per i servizi a essi connessi. ((In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.)) 238 Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. ((Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.)) 238 ((Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita' artistica o professionale, ivi comprese quelle in societa' tra professionisti e in altre societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.)) 238 235 236
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

235

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "La disposizione di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi".

L. 30 dicembre 2024, n. 207

236

La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 81, lettera b)) che "all'articolo 54, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: «6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonche' di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 83) che "Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024".

D.L. 17 giugno 2025, n. 84

238

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilita' delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, nonche' la disposizione del comma 2, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2, lettera f), lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024".

Testo vigente dal 18 giugno 2025 al 12 agosto 2026 · versione 237 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

26 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 12 agosto 20261 gennaio 2027per 5 mesi
  3. 18 giugno 202512 agosto 2026per un anno
  4. 1 gennaio 202518 giugno 2025per 6 mesi
  5. 31 dicembre 20241 gennaio 2025per 1 giorno
  6. 15 agosto 201731 dicembre 2024per 7 anni
  7. 14 giugno 201715 agosto 2017per 2 mesi
  8. 3 dicembre 201614 giugno 2017per 6 mesi
  9. 13 dicembre 20143 dicembre 2016per un anno
  10. 1 gennaio 201413 dicembre 2014per 12 mesi
  11. 29 aprile 20121 gennaio 2014per un anno
  12. 22 agosto 200829 aprile 2012per 4 anni
  13. 1 gennaio 200722 agosto 2008per un anno
  14. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  15. 1 gennaio 200412 agosto 2006per 3 anni
  16. 1 gennaio 20021 gennaio 2004per 2 anni
  17. 1 gennaio 19981 gennaio 2002per 4 anni
  18. 1 gennaio 19971 gennaio 1998per un anno
  19. 1 gennaio 19961 gennaio 1997per un anno
  20. 20 agosto 19941 gennaio 1996per un anno
  21. 1 gennaio 199420 agosto 1994per 8 mesi
  22. 16 novembre 19901 gennaio 1994per 3 anni
  23. 29 giugno 199016 novembre 1990per 5 mesi
  24. 30 aprile 198929 giugno 1990per un anno
  25. 1 marzo 198830 aprile 1989per un anno
  26. 31 dicembre 19861 marzo 1988per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art54 · fonte su Normattiva