Art. 54 t.u.i.r.

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Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito:

  • a)se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • b)se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  • d)se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 13 Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. ((2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati.)) 49 Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. ((Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.)) 49 Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a) e b), escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8- bis dell'articolo 67, nonche' ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma. 8 La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 1
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

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con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che la disposizione di cui al comma 4, del presente articolo, si applica per le plusvalenze realizzate a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. Per le plusvalenze realizzate precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1987.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

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Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165

13

Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere f), i), l-bis) e l-ter), si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi e' presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista dalla predetta lettera i), nella ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia gia' stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta".

15

Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331, nel modificare l'art. 26, comma 7, lettera a) del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 4, del presente articolo si applicano altresi' ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 relativamente alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261.

D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503

49

Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

Testo vigente dal 20 agosto 1994 al 1 gennaio 1996 · versione 47 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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Come è cambiato

26 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 12 agosto 20261 gennaio 2027per 5 mesi
  3. 18 giugno 202512 agosto 2026per un anno
  4. 1 gennaio 202518 giugno 2025per 6 mesi
  5. 31 dicembre 20241 gennaio 2025per 1 giorno
  6. 15 agosto 201731 dicembre 2024per 7 anni
  7. 14 giugno 201715 agosto 2017per 2 mesi
  8. 3 dicembre 201614 giugno 2017per 6 mesi
  9. 13 dicembre 20143 dicembre 2016per un anno
  10. 1 gennaio 201413 dicembre 2014per 12 mesi
  11. 29 aprile 20121 gennaio 2014per un anno
  12. 22 agosto 200829 aprile 2012per 4 anni
  13. 1 gennaio 200722 agosto 2008per un anno
  14. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  15. 1 gennaio 200412 agosto 2006per 3 anni
  16. 1 gennaio 20021 gennaio 2004per 2 anni
  17. 1 gennaio 19981 gennaio 2002per 4 anni
  18. 1 gennaio 19971 gennaio 1998per un anno
  19. 1 gennaio 19961 gennaio 1997per un anno
  20. 20 agosto 19941 gennaio 1996per un anno
  21. 1 gennaio 199420 agosto 1994per 8 mesi
  22. 16 novembre 19901 gennaio 1994per 3 anni
  23. 29 giugno 199016 novembre 1990per 5 mesi
  24. 30 aprile 198929 giugno 1990per un anno
  25. 1 marzo 198830 aprile 1989per un anno
  26. 31 dicembre 19861 marzo 1988per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art54 · fonte su Normattiva