Art. 80 t.u.i.r. — Riporto o rimborso delle eccedenze
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Per le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalle leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 8 agosto 1985, n. 443, e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonche' per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo di imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate:
- a)imprese artigiane ed imprese esercenti prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali: 30 per cento peri ricavi fino a 10 milioni di lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 40 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire;
- b)commercianti al minuto, compresi gli ambulanti: 20 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire; 30 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire; 35 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire;
- c)intermediari e rappresentanti di commercio, rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, postali e simili: 50 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire; 55 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire; 60 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
3Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 7, comma 7) che fino alla data del 31 dicembre 1988 e' sospesa l'applicazione del presente articolo.
Testo vigente dal 14 maggio 1988 al 30 aprile 1989 · versione 3 su Normattiva