Art. 4Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi

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1. Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie. 2. L'Ufficio italiano dei cambi gestisce le riserve ufficiali in valute estere, eccettuate le disponibilita' valutarie della Banca d'Italia per interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per operazioni ordinarie. 3. La Banca d'Italia puo' abilitare le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, che agiscono in proprio nome e conto, a compiere operazoni valutarie e in cambi in contropartita di residenti e non residenti; l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche per singole categorie di operazioni. 4. La Banca d'Italia puo' rilasciare a imprese diverse da quelle di cui al comma 3 l'autorizzazione a compiere operazioni in cambi, stabilendone i limiti e le condizioni. 5. Le imprese di cui al comma 4 sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 8, fatte salve le quantita' di valuta di cui la Banca d'Italia consenta la detenzione in relazione a eventuali facolta' di vendita accordate. 6. La Banca d'Italia puo' sospendere o revocare i provvedimenti di cui ai commi precendenti anche per singole dipendenze. I provvedimenti di abilitazione, autorizzazione, sospensione e revoca sono motivati.

Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art4 · fonte su Normattiva