Art. 4Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi

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1. Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie. ((La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea)). 2 ((2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea)). 2 3. La Banca d'Italia puo' abilitare le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, che agiscono in proprio nome e conto, a compiere operazoni valutarie e in cambi in contropartita di residenti e non residenti; l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche per singole categorie di operazioni. 4. La Banca d'Italia puo' rilasciare a imprese diverse da quelle di cui al comma 3 l'autorizzazione a compiere operazioni in cambi, stabilendone i limiti e le condizioni. 5. Le imprese di cui al comma 4 sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 8, fatte salve le quantita' di valuta di cui la Banca d'Italia consenta la detenzione in relazione a eventuali facolta' di vendita accordate. 6. La Banca d'Italia puo' sospendere o revocare i provvedimenti di cui ai commi precendenti anche per singole dipendenze. I provvedimenti di abilitazione, autorizzazione, sospensione e revoca sono motivati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43

2

Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in vigore "alla data indicata, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC e tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109J, paragrafo 4, del trattato stesso". Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore "alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

Testo vigente dal 14 marzo 1998 al 16 ottobre 1998 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art4 · fonte su Normattiva