Art. 43 — Disposizioni transitorie
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[1]1. Per i fatti di cui agli articoli 2, 2-bis e 2-ter della legge 30 aprile 1976, n. 159, come modificati ed integrati dagli articoli 3 e 4 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, restano ferme le sanzioni penali ed amministrative previste dall'articolo 3 della legge 26 settembre 1986, n. 599. 2. Nei procedimenti relativi ai reati previsti dal Titolo III, nei quali, alla data del 1 ottobre 1986, e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale. 3. Le norme di cui al titolo II si applicano con effetto retroattivo, anche per quanto riguarda le cose sequestrate ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, alle violazioni di norme valutarie che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative accertate prima della data del 5 dicembre 1987, sempreche' il relativo procedimento non risulti alla data medesima concluso con provvedimento definitivo. Ai procedimenti in corso alla data del 5 dicembre 1987 non si applicano i termini perentori di cui agli articoli 29, 31 e 32.
[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 21 ottobre 1988, n. 455 e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva