Art. 15

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 14 T. U. 1926).

[2]Chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire cento.

[3]L'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art15 · fonte su Normattiva