Art. 169

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[1](Art. 171 T. U. 1926).

[2]Se il denunciato e' presente al procedimento e contesta il fondamento della denuncia, e' ammesso a presentare le prove a sua difesa.

[3]La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunciato e all'esame delle prove, pronuncia in merito con ordinanza.

[4]In qualunque stadio del procedimento, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, puo', citato il denunciato, pronunciare in merito.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 17 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art169 · fonte su Normattiva