Art. 169

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[1](Art. 171 T. U. 1926).

[2]((Il denunziato che si presenta al procedimento puo' farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, e' ammesso a presentare le prove a sua difesa.

[3]La Commssione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

[4]Contro di questa e' ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

[5]Il ricorso non ha effetto sospensivo)).

Testo vigente dal 17 gennaio 1945 al 8 luglio 1956 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art169 · fonte su Normattiva