Art. 17

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[1](Art. 16 T. U. 1926).

[2]Le contravvenzioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non e' stabilita una pena ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.

[3]Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformita' alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podesta'.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art17 · fonte su Normattiva