Art. 17
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[1](Art. 16 T. U. 1926).
[2]Le contravvenzioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non e' stabilita una pena ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.
[3]Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformita' alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podesta'.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva