Art. 182

[1](Art. 186 T. U. 1926).

[2]L'assegnazione al contino di polizia e' pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore.

[3]Nell'ordinanza e' determinata la durata.

[4]La Commissione puo' ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

[5]((Il denunziato che si presenta alla Commissione o e' tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, puo' farsi assistere dal difensore)).

Testo vigente dal 17 gennaio 1945, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art182 · fonte su Normattiva