Art. 182
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[1](Art. 186 T. U. 1926).
[2]L'assegnazione al contino di polizia e' pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore.
[3]Nell'ordinanza e' determinata la durata.
[4]La Commissione puo' ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 17 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva