Art. 182
[1](Art. 186 T. U. 1926).
[2]L'assegnazione al contino di polizia e' pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore.
[3]Nell'ordinanza e' determinata la durata.
[4]La Commissione puo' ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.
[5]((Il denunziato che si presenta alla Commissione o e' tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, puo' farsi assistere dal difensore)).
Testo vigente dal 17 gennaio 1945, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva