Art. 2
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[1](Art. 2 T. U. 1926).
[2]Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessita' pubblica, ha facolta' di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
[3]Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse puo' presentare ricorso al Ministro per l'interno.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 4 giugno 1961 · versione 0 su Normattiva