Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 2 aprile 1963. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 159 T. U. 1926).

[2]Il podesta' e' tenuto a rilasciare alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministro per l'interno.

[3]La carta di identita' ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 2 aprile 1963 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art3 · fonte su Normattiva