Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1998 al 24 aprile 2002. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 159 T. U. 1926).

[2]Il sindaco e' tenuto a rilasciare, alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

[3]La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

[4]La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunita' economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

[5]((A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza)).

Testo vigente dal 5 luglio 1998 al 24 aprile 2002 · versione 69 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art3 · fonte su Normattiva