Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 2011 al 28 febbraio 2012. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 159 T. U. 1926).
[2]((Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.))
[3]La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. ((Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque anni.)) Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. ((Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni)).91
[4]La carta d'identita' puo' altresi' contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.
[5]La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.
[6]((Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.))
[7]A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
91Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 13 luglio 2011 al 28 febbraio 2012 · versione 104 su Normattiva