Art. 3
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[1](Art. 159 T. U. 1926).
[2]Il sindaco e' tenuto a rilasciare, alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
[3]La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identita' rilasciate ((a partire dal 1° gennaio 2011)) devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.91
[4]((La carta d'identita' puo' altresi' contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte)).
[5]La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.
[6]A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
91Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 28 febbraio 2010 al 13 luglio 2011 · versione 99 su Normattiva