Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 2002 al 22 agosto 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 159 T. U. 1926).

[2]Il sindaco e' tenuto a rilasciare, alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

[3]La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

[4]((La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.)) A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza.

Testo vigente dal 24 aprile 2002 al 22 agosto 2008 · versione 79 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art3 · fonte su Normattiva