Art. 78(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2) Quantificazione delle sostanze

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Con decreto del Ministro della sanita', previo parere dell'Istituto superiore di sanita', sono determinati:

  • a)le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • b)le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;
  • c)i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 6 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art78 · fonte su Normattiva