Art. 78(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2) Quantificazione delle sostanze

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Con decreto del Ministro della sanita', previo parere dell'Istituto superiore di sanita', sono determinati:

  • a)le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • b)(( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE));
  • c)(( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)). Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.

Testo vigente dal 6 giugno 1993 al 28 febbraio 2006 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art78 · fonte su Normattiva