Art. 101
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[2]Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.
[3]I militari sono esaminati da una commissione mista di ufficiali e maestri nominati d'accordo fra l'autorita' militare e l'autorita' scolastica.
[4]Il certificato rilasciato dalla commissione di cui al comma precedente ha valore di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 7 gennaio 1968 · versione 0 su Normattiva