Art. 142
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[1](Art. 144 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Gli insegnanti possono essere trasferiti da una ad altra sede di scuole amministrate dallo stesso Regio provveditore su domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento. In quest'ultimo caso, quando il trasferimento avvenga in corso d'anno, l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio; l'assegnazione della sede definitiva avra' luogo nel termine normale dei trasferimenti.
[3]Gli insegnanti dei ruoli regionali possono, su loro domanda, essere trasferiti a posti vacanti nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, purche' vi consentano il Comune presso cui chiedono di essere trasferiti ed il Regio provveditore da cui dipendono.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 giugno 1930 · versione 0 su Normattiva