Art. 154

[1](Art. 156 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360).

[2]Gli stipendi ed il supplemento di servizio attivo degli insegnanti delle scuole elementari sono stabiliti dalla tabella allegato F.

[3]Per il supplemento di servizio attivo valgono le disposizioni dell'art. 5, comma 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art154 · fonte su Normattiva