Art. 55

[1](Art. 48 e 157 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 18 e 19 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

[2]Al Comune che ha le scuole amministrate dal provveditore agli studi spetta:

  • a)pagare il contributo consolidato a norma della legge 4 giugno 1911, n. 487;
  • b)corrispondere un contributo suppletivo di L. 800 annue per ciascun posto di insegnante di scuole classificate e non classificate legalmente istituite;
  • c)corrispondere un contributo suppletivo di L. 400 annue per ciascun posto di scuole classificate legalmente istituite.

[3]I contributi di cui alle lettere b) e c) sono soggetti a revisione quinquennale e sono stabiliti con Regi decreti su proposta del ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, in base ai posti esistenti all'inizio di ogni quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1924 e dal 1° aprile 1925;

  • d)fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti;
  • e)provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salva la disposizione dell'art. 86;
  • f)fornire l'alloggio gratuito agli insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente al 17 giugno 1911 ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'art. 107.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art55 · fonte su Normattiva