Art. 57
[1](Art. 5 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).
[2]Ai funzionari ed agenti, provenienti dall'Amministrazione ferroviaria, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovavano provvisti, e' corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da assorbirsi in occasione delle promozioni e dei periodici aumenti di stipendio successivi.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti