Art. 58
[2]Ai funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria e' conservato il trattamento spettante ad essi ed alle famiglie al momento del passaggio all'Avvocatura dello Stato per quanto riflette la circolazione ferroviaria e le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti