Art. 6
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[2]Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia:
- a)il marito nei confronti della moglie purche' essa non presti lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi di altra natura per un ammontare superiore a L. 60.000 annue. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra;
- b)la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 1 marzo 1959 · versione 0 su Normattiva