Art. 6

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[1](Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15).

[2]Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia:

  • a)il marito nei confronti della moglie purche' essa non presti lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi di altra natura per un ammontare superiore a L. 60.000 annue. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra;
  • b)la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19.

Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 1 marzo 1959 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art6 · fonte su Normattiva