Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 1965 al 30 aprile 1968. Leggi il testo vigente →

(Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia: ((a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili. Non sono considerati ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette));

  • b)la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1962, n. 1338

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con decorrenza dal 1 luglio 1962

La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.

Testo vigente dal 15 agosto 1965 al 30 aprile 1968 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art6 · fonte su Normattiva